Modifiche Aspi e mini Aspi

L’INPS, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2013, precisa ed integra le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 in merito alla indennità di disoccupazione Aspi e mini–Aspi, per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013).

Sono state apportate alcune modifiche alla Aspi e mini Aspi, le nuove indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi,introdotte con la riforma Fornero. La circolare Inps n. 37 del 14 marzo 2013  ha apportato delle integrazioni molto importanti, andiamo a vedere quali.

Per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti. Per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità di disoccupazione invece è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti.

Qualora invece la corresponsione di una precedente mini-ASpI sia stata fruita parzialmente, possono essere computati anche i periodi di  contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità.

L’Aspi è operativa dal 1 gennaio 2013 e si applica nel caso in cui viene a cessare un rapporto lavorativo a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. L’indennità spetta se si è in possesso di almeno 52 settimane di contributi nel biennio precedente.

Per quanto riguarda la mini Aspi, essa è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, ma  in caso di nuova occupazione, la sospensione opera fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento.

La legge di stabilità prevede anche che alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applichino le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

 

 

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