Indennità disoccupazione ai lavoratori sospesi

La circolare dell’Inps ha stabilito che l‘indennità disoccupazione deve essere applicato anche ai lavoratori sospesi, ma con alcune particolarità. Essa è riconosciuta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente.

Facendo riferimento alla legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha stabilito le nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, è stata introdotta per il periodo 2013-2015, l’erogazione della indennità di disoccupazione collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Per crisi aziendali si intende la crisi di mercato, la mancanza o contrazione di lavoro, (per esempio prenotazioni o ordini), eventi improvvisi e imprevisti come un incendio, calamità naturali ecc.

A beneficiare del sussidio di disoccupazione sono i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane.

Per ottenere l’indennità, si devono avere almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione e un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo Aspi). La domanda per l’indennità di disoccupazione dei lavoratori sospesi va presentata all’Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di disoccupazione. Il moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e nella sezione “Moduli” del sito internet.

Passando agli importi indennità di disoccupazione, il contributo mensile è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a1.180 euro mensili, mentre se la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento  di 1.180 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

 

 

 

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