Tassa vidimazione scade il 18 marzo

Scade il prossimo 18 marzo la tassa per la vidimazione dei libri sociali da parte delle società di capitali, che deve essere versata da  Spa, Srl, Sapa e consortili. Le scritture contabili obbligatorie devono essere numerare e bollate presso il Registro imprese della Camera di commercio o da un notaio.

Questa operazione è obbligatoria per:
•    il libro dei soci
•    il libro delle obbligazioni
•    il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
•    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
•    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
•    il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
•    il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

Queste scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Devono versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali:

  • S.p.a.;
  • S.r.l.;
  • S.a.p.a.;
  • società consortili a responsabilità limitata;
  • aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142;
  • società in liquidazione ordinaria;
  • società sottoposte a procedure concorsuali;
  • società sottoposte a fallimento sono escluse in quanto non hanno i libri altrimenti; dovranno continuare a versare.

Non devono invece versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali le società cooperative e di mutua assicurazione e le società di capitali dichiarate fallite. In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento, non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

Questa tassa  può ammontare a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale sociale non supera i 516.456,90 euro o a 516,46 euro, se invece lo stesso capitale sociale non supera questa cifra.

Gli altri libri contabili previsti dal codice civile, come il libro giornale e libro degli inventari, non devono essere vidimati, in quanto basta la numerazione progressiva delle pagine eseguita dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

 

 

 

 

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