Niente Imu per i fabbricati rurali a uso strumentale

L’obbligo della dichiarazione Imu non sussiste per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le pertinenze e nemmeno per i fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto rientra nell’ottica della semplificazione amministrativa.

In base infatti al DM 26 luglio 2012, l’Agenzia del territorio rende disponibile ai comuni le domande presentate per ottenere il riconoscimento dei requisiti di ruralità, al fine di agevolare le attività di verifica.

Intanto per quanto riguarda l’accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni al catasto edilizio urbano (termine fissato al 30 novembre 2012) esso deve essere prorogato di almeno un anno. È la richiesta ufficiale del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati alle autorità competenti. Questo termine è stato definito per poter assoggettare gli immobili all’imposta dell’IMU.

La rendita catastale presunta può essere calcolata identificando la consistenza e il classamento in via provvisoria, senza la necessità di archiviare il dato e in attesa della rendita catastale effettiva.

Si ricorda comunque che il contribuente può informarsi sulle esenzioni per la presentazione della dichiarazione Imu presso il competente ufficio del comune dove sono ubicati gli immobili.

A differenza delle prime due tranche di pagamento, il pagamento della terza rata dell’Imu (scadenza il 17 dicembre) potrà avvenire anche con il bollettino postale.

Il Governo può cambiare le aliquote base fino al 10 dicembre anche se difficilmente nelle prossime settimane ci saranno cambiamenti.

L’Imu potrà essere pagato attraverso i canali già utilizzati per gli altri pagamenti: l’F24 cartaceo, l’F24 online e i servizi telematici di Poste Italiane.

Lascia un commento