Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

La manovra salva Italia ha stabilito l’obbligo di aprire un conto corrente (bancario o postale) per ricevere la pensione di importo superiore a 1000 euro che verrà versata dall’Inps.  Attraverso l’inserimento nel Dpr 602/73 del nuovo articolo 72-ter sui «limiti di pignorabilità», si è introdotto nel nostro ordinamento un sistema di pignoramento degli stipendi del tutto simile a quello francese.

L’obiettivo del Governo è quello di tracciare il più possibile i pagamenti e combattere l’evasione fiscale, ma il decreto presenta dei riflessi negativi riguardo il pignoramento presso terzi. Infatti il decreto semplificazione, ha introdotto nuovi limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e di pensioni, elencati qui di seguito:

– 1/10 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro fino a 2.500 euro;

– 1/7 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti da 2.500 a 5.000 euro.

Mentre per tutti quegli importi superiori a 5 mila euro, il limite al pignoramento dovrà essere pari a un quinto. Se invece il pignoramento dello stipendio o della pensione avviene presso la banca viene depositata la somma, il limite di un quinto non opera più. 

Ma questa normativa non ha però evitato il rischio che Equitalia piuttosto che avviare una procedura coattiva di pignoramento dello stipendio o della pensione, preferisca aggredire direttamente l’intera somma detenuta sul conto corrente del debitore.

Quindi può succedere che sulla pensione o sulla busta paga, se superiore a 1000 euro e versata direttamente sul conto corrente del pensionato o del dipendente, può rifarsi direttamente, senza alcun limite chi deve riscuotere un credito.

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