Forma scritta per i contratti agricoli

Il decreto liberalizzazioni ha modificato le norme applicabili ai contratti che hanno per oggetto i prodotti alimentari.

I contratti che hanno ad oggetto prodotti agricoli e alimentari da oggi devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere diversi dati: la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, il prezzo, le modalità di consegna e i termini di pagamento. Le novità dei contratti agricoli sono disciplinate dall’articolo 62 della legge n. 27 del 2012.

Se i documenti di trasporto contengono gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova norma, essi assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti ma devono riportare la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento fissati in 60 giorni per quelle non deteriorabili o sfuse (o 30 per le derrate deteriorabili), sono previste ammende da 500 euro a 500 mila euro, mentre la violazione dell’obbligo della forma scritta sarà sanzionata da 516 a 20 mila euro. Inoltre il termine per il pagamento della cessione parte dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Con il contratto scritto si cercherà di vietare l’imposizione di condizioni d’acquisto e o di vendita ingiustificatamente gravose, applicare condizioni diverse per prestazioni simili e evitare di adottare condotte commerciali sleali.

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