False partite Iva

L’Inail tramite una circolare ha fatto il punto sull’argomento delle false partite Iva, già trattate nella riforma del lavoro del ministro Fornero. Un tentativo di arginare le nuove partite Iva, visto che secondo la Cgia di Mestre, nel 2012 sono state aperte 549mila nuove partite Iva, mentre sono stati 211.500 i giovani che hanno deciso di mettersi in proprio. Ma il problema è che in settori come il commercio e  l’edilizia non c’è al momento una domanda tale da far immaginare un boom di attività autonome, e quindi si presume che a molti lavoratori subordinati viene chiesto impropriamente di aprire una partita Iva.

In particolare, la riforma del Governo ha ha introdotto l’art. 69 bis per disincentivare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di monocommittenza, carcando appunto di arginare il fenomeno delle false partite Iva.

Ma andiamo per gradi: innanzitutto la Riforma Fornero ha stabilito che il rapporto di lavoro con un titolare di partita Iva si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, se sussistono due presupposti: la durata della collaborazione deve essere almeno pari a 8 mesi annui per due anni consecutivi, ma niente controlli fino al 2014. Il secondo paletto riguarda il fatturato, che eve essere pari all’80 per cento del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate nel biennio solare decorrente dal 18 luglio 2012. Deve sussistere poi la postazione fissa di lavoro, cioè quando il collaboratore può usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente; infine ricordiamo che non è previsto nessun rimborso per il soggetto non residente.

Quindi l’Inail tramite la circolare ha voluto mettere in chiaro che se la prestazione lavorativa di titolare di partita Iva per conto di un committente, non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:

• collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;

• rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

 

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