Fermo amministrativo dell’auto, ecco come comportarsi

Sarà successo a diverse persone. Equitalia procede al fermo amministrativo auto per riscuotere i debiti dei contribuenti e lo può fare in tre diversi modi: iscrivere un’ipoteca sui beni immobili del debitore, procedere al pignoramento degli stipendi e iscrivendo il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, come appunto le automobili.

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti con l’ausilio dei concessionari della riscossione, bloccano un bene mobile del debitore come ad esempio un autoveicolo per riscuotere i crediti o multe non pagati tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Ovviamente il debitore riceve un preavviso di fermo e entro 20 giorni dalla ricezione ha tempo per mettersi in regola. Se il soggetto non salda il suo debito, il bene può essere fermato e venduto all’asta.

Il veicolo sottoposto a fermo non può circolare e se lo fa è prevista la sanzione (da 1.886 a 7.546 euro e una la sospensione della patente da 1 a 3 mesi), non può essere demolito od esportato e se viene venduto dopo l’iscrizione del fermo, non può comunque circolare e non può essere radiato dal PRA.

Per disporre il fermo dell’auto il debito deve essere superiore a 50 euro. Tra 50 e 500 euro viene inviato un sollecito di pagamento, a cui segue il preavviso di fermo e può essere fermato un solo veicolo. Se il debito sale tra 500 e 2000 euro arriva solo il preavviso di fermo amministrativo (anche in questo caso solo per un veicolo). Infine, se il debito è tra 2000 e 10000 euro, la procedura è simile ai debiti tra 500 e 2000 euro ma possono essere fermati al massimo 10 veicoli.

Per la cancellazione del fermo bisogna presentare il provvedimento di revoca in contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione, versando al PRA 20,92 euro, altri 29,24 euro per il bollo.

Se il debito che ha causato il fermo amministrativo è fiscale, il ricorso va presentato alla Commissione tributaria, mentre se il debito ha una natura diversa, spetterà al giudice ordinario intervenire sul caso.

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