Studi di settore 2013

Gli studi di settore con l’ausilio di analisi economiche e tecniche statistico-matematiche permettono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente. Inoltre, individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi.

Possiamo sostenere che gli studi di settore siano un altro strumento per intrecciare i dati dichiarati dal contribuente  in fase dichiarativa, e come il redditometro, calcolare la congruità di quanto esposto alle autorità competenti.  In particolare, la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati dallo studio di settore.

Gli studi di settore 2013 si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore. Ma alcune categorie sono escluse dall’applicazione degli studi di settore, come ad esempio i soggetti con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, coloro che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta e i contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro.

Nella sezione del sito web dell’Agenzia è già possibile consultare la bozza delle istruzioni relative alla parte generale, oltre che le bozze relative ai singoli quadri A, F, G, X e V relativi rispettivamente al personale addetto all’attività, agli elementi contabili (F e G), alle altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore e agli ulteriori dati specifici.

Gli studi di settore sono suddivisi in quattro macroaree:

  • Servizi
  • Commercio
  • Manifatture
  • Professionisti

In caso di omessa presentazione del modello per gli studi di settore, si applica la sanzione pari a 2.065 euro. Se il modello studi di settore viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, è possibile ravvedere la violazione, versando la sanzione minima di 258 euro.

 

 

 

 

 

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