Sospensione dell’avviso di accertamento

Tra le molte novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 – l’ultimo atto del Governo tecnico di Mario Monti ¬ c’è la possibile sospensione dell’avviso di accertamento, oltre alle cartelle di pagamento.

L’articolo 1 della legge prevede la possibilità di sospensione della riscossione tributi su iniziativa del debitore che deve presentare all’agente della riscossione una dichiarazione con la quale documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima che si formi il ruolo sono stati interessati dalla prescrizione o decadenza, dal provvedimento di sgravio,  sospensione amministrativa o giudiziale.

Dopo questa dichiarazione, Equitalia bloccherà le proprie azioni ed entro 10 giorni  dovrà trasmettere all’ente creditore l’istanza e la documentazione allegata. Se l’ente creditore non comunica nulla dopo 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, la  cartella di pagamento viene annullata, in modo tale da evitare il contenzioso.
Ma come detto ad inizio articolo, l’obbligo di sospensione immediata della riscossione a istanza del contribuente, può riguardare anche gli avvisi di accertamento esecutivi, cioè quell’atto mediante il quale l’ufficio delle Entrate notifica la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.

Infine, l’Agenzia delle entrate è diventata competente per lo sgravio anche dell’Irap, amministrata in convenzione per conto delle Regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato. Inoltre, in presenza di documenti falsi o contraffatti prodotti dal contribuente, oltre alla denuncia si prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura che va dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute.

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