Riforma forense 2013

E’ attiva dal 2 febbraio la riforma forense, la cosiddetta legge n. 247 del 2012 annunciata in maniera ufficiale dal Consiglio nazionale forense tramite una circolare. Una norma fondamentale per la regolamentazione dei professionisti del foro mancava dal 1933: naturale che le nuove disposizioni investano molteplici ambiti della vita lavorativa di tantissimi iscritti all’Albo, così come degli aspiranti legali.

Tra le principali novità, la pubblicità informativa, la libera pattuizione dei compensi (e quindi non più sulla base di minimi e massimi tariffati), il preventivo scritto su richiesta e l’obbligo di formazione continua.  Operative anche le clausole di esenzione previste a favore degli avvocati sospesi dall’esercizio della professione, avvocati con più di 25 anni di anzianità di iscrizione, o che abbiano compiuto 65 anni, avvocati membri di organi con funzioni legislative e del Parlamento europeo.

Sono entrate in vigore inoltre le STP, società tra professionisti e quindi anche tra avvocati.
Ricordiamo poi l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa – sia per l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti – a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. La polizza comprende anche la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti;

Il nuovo Statuto dell’Avvocatura ha apportato novità anche per il tirocinio ridotto a a 18 mesi, mentre il  praticantato passa da 24 mesi a 18 e verrà retribuito. Ma l’esame di Stato sarà più difficile da superare e non si potranno utilizzare nella redazione degli elaborati i testi commentati.

Infine, è scattata l‘incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e componente degli organi della Cassa forense, ma per ulteriori novità occorrerà attendere l’emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma demandati al Ministero, al Consiglio Nazionale Forense o ai Consigli dell’Ordine Territoriali.

 

 

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