Novità in vista per il contratto a chiamata

Il governo Monti per rilanciare la nostra economia ha puntato a rivedere anche il contratto a chiamata, detto anche contratto di lavoro intermittente, introdotto in Italia dal D. Lgs. n. 276/2003 e meglio noto come Legge Biagi. Si ricorda innanzitutto che dal prossimo 18 luglio 2013 i vecchi contratti a chiamata non saranno più validi.

A oggi sono previste due forme:

-Lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro

-Lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro

Vi presentiamo alcune delle novità introdotte con la Riforma Fornero. Innanzitutto il limite d’età: il contratto di lavoro a chiamata può essere ora stipulato anche con soggetti di età superiore a cinquantacinque anni, mentre in precedenza il limite era quarantacinque anni. Ma, novità ancora più importante, ora il contratto a chiamata si può applicare anche per periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno mentre prima era ammesso solo durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie.

Nuovi obblighi anche per il datore di lavoro, il quale deve inviare una comunicazione alla direzione territoriale del lavoro competente, pena una sanzione tra i 400 e i 2.400 euro (non diffidabile) per ogni lavoratore.

Non si può ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero ed è vietato anche da parte di quelle imprese che non abbiano compiuto la valutazione dei rischi sul posto di lavoro.

Il contratto a chiamata deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta.

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