Imu sostituisce l’Irpef

L’Imu sostituisce l’Irpef, nel senso che la seconda tassa non si dovrà più versare per i fabbricati assoggettati alla tassa sugli immobili, ma in questo articolo andremo ad analizzare i vari casi. Cerchiamo di capire meglio quali sono i casi specifici in cui l’IRPEF lascia spazio all’imposta municipale unica, dati i cambiamenti in corso.

A rendere più chiara la situazione, è l’Agenzia delle entrate che tramite la circolare stabilisce che l’Imu sostituisce sia l’Ici, sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

L’Imu sostituisce Irpef sugli immobili non affittati o non locati (comprende sia fabbricati sia i terreni) e l’effetto di sostituzione dell’Irpef si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu. Per “beni non locati” s’intendono anche quegli immobili non locati, ma concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo del professionista, ma tutti i principali effetti alla sono chiariti nella circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013.

I redditi non sostituiti dall’Imu invece sono:

  • il reddito agrario,
  • i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca,
  • i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario
  • sugli immobili posseduti dai soggetti passivi di IRES.

A decorrere dal 2012 inoltre, il reddito dell’abitazione principale con le eventuali pertinenze, non concorre a formare il reddito complessivo e quindi non si applica la deduzione prevista dal comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR.

 

 

 

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