Rimborso e deduzione Irap sul costo personale dipendente

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare dove chiarisce alcuni punti relativi al rimborso e deduzione Irap sul costo del personale dipendente, in particolare facendo riferimento alla novità introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito anche l‘aumento della deduzione.

La circolare interessa prima di tutto i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole indicate dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e quindi:

  • società di capitali ed enti commerciali,
  • società di persone ed imprese individuali
  • banche e altri enti ed società finanziari
  • imprese di assicurazione
  • persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti  arti e professioni.

Per stabilire la deducibilità Irap bisogna calcolare l’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il contribuente può dedurre la quota Irap commisurata all’ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione.

Il rimborso Irap può essere fatto richiesto anche dai contribuenti che al 28 dicembre 2011, non hanno ancora presentato istanza di rimborso, inoltrando apposita istanza telematica. Questa deve essere presentata entro:

–  48 mesi dalla data di versamento;

– 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio quando il termine di quarantotto mesi cade entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data di attivazione.

Sono però valide anche le istanze cartacee presentate tra il 28 dicembre 2011 e il 2 marzo 2012, quando cioè è entrato in vigore il decreto legge n. 16 del 2012.

 

 

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