Per legge in Lombardia la riserva del 5% per le cooperative sociali

Cosa vuol dire che ci sarà una riserva per le cooperative sociali? Lo spiega bene il consigliere NCD della regione Lombardia che è stato il primo relatore della riforma in via di approvazione. Una riforma che punirà in busta paga i dirigenti che non rispettano le regole. 

Abbiamo stabilito una riserva di legge per le cooperative sociali: la Regione, gli enti del sistema regionale (Sireg), le aziende sanitarie e ospedaliere destineranno almeno il 5% degli affidamenti a terzi per fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali. Tutto questo naturalmente rispettando in ogni sua parte le prescrizioni del codice degli appalti. Con questa misura di fatto rendiamo stabile una prassi che fino ad oggi era sancita da un protocollo d’intesa da rinnovare anno dopo anno. Non solo. La destinazione rientrerà negli obiettivi strategici dei dirigenti pubblici in base al quali sono valutati gli stessi dirigenti e in base al quale viene gestita la quota variabile del loro compenso.

Un meccanismo che esclude ancora i comuni e per questo è stato criticato ma sembra anche l’unica via possibile nel contesto odierno. E qual è il primo punto della legge da tenere a mente? Spiega Carlo Salvatore Malvezzi (Nuovo Centrodestra)

La legge prevede un meccanismo di premialità per quelle cooperative sociali che oltre a rispettare la quota del 30% di soggetti svantaggiati prevista dalla 381 apriranno le porte cosiddetti soggetti deboli (così come individuati dal regolamento CE 80/2008):

  • lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

  • adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

  • lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato;

  • componenti di una minoranza nazionale di uno Stato membro con necessità di consolidare esperienze in termini di conoscenze linguistiche, formazione professionale o lavoro, per migliorare le prospettive ad un’occupazione stabile;

  • lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

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